Il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese

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Il bilancio approvato dall’assemblea dei soci, come noto, deve essere depositato a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese entro 30 giorni.
Al riguardo va ricordato che l’Assemblea dei soci dovrà essere convocata per l’approvazione del Bilancio non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ data la facoltà di prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni in determinate ipotesi e precisamente:
•    Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
•    Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
In questi casi gli amministratori dovranno segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Tali motivazioni dovranno essere oggetto di espressa approvazione da parte dell’assemblea dei soci, prima dell’approvazione del bilancio stesso.
Nel caso in cui la società dovesse redigere il bilancio in forma abbreviata, non essendo prevista la relazione sulla gestione, le ragioni che giustificano il differimento del termine andranno fornite nella nota integrativa.

E’ importante oltremodo ricordare che, se l’atto costitutivo o lo statuto prevedono la seconda convocazione, è possibile procedere alla eventuale approvazione del bilancio in seconda adunanza se nella prima non si è raggiunto il quorum previsto per:
•    La validità della costituzione dell’assemblea
•    La validità della delibera

Ai sensi dell’art. 2435 c.c. il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono anche tenute a depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve altresì essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.